Comitato "Società civile per il NO" al referendum costituzionale presieduto dal professor Giovanni Bachelet
Che cosa vede di davvero preoccupante in questa riforma?
Mi preoccupa, molto, la demolizione del Csm, organo di rilevanza costituzionale che amministra la giurisdizione e garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura penale e civile. Quando studiavo Fisica e mio padre fu eletto suo vicepresidente, mi spiegò bene il mirabile equilibrio e la grande autorevolezza pensata dai Padri costituenti per il Csm. Mi preoccupa, al di là e al di fuori della separazione delle carriere (in buona parte già realizzata dalla legge Cartabia), lo “spezzatino” in tre diversi organi che non hanno più gli stessi poteri, e, ancora peggio, la privazione del diritto di rappresentanza ai magistrati, che trasforma i membri togati Csm nei vincitori di una lotteria. Il fatto che il Governo accompagni questa riforma con continui attacchi alla presunta invadenza della magistratura spiega meglio di ogni altra cosa che essa serve solo a ridurre controlli e contrappesi scomodi: non avrà alcun effetto positivo sui processi e tanto meno sugli errori giudiziari che con il Csm non c’entrano nulla.
EQUIVOCI DA RIMUOVERE SUL REFERENDUM
Corriere della Sera 11 Feb 2026
Di Enzo Cheli
Sono molti gli equivoci che stanno nascendo e che più o meno maliziosamente vengono coltivati intorno alla riforma dell’ordinamento giudiziario su cui il popolo sarà chiamato a esprimere la propria opinione e il proprio voto con il referendum costituzionale del prossimo marzo. Equivoci che è bene chiarire per consentire agli elettori di fare una scelta veramente consapevole.
La legge di riforma su cui a marzo il corpo elettorale sarà chiamato a fare questa scelta è una legge di revisione costituzionale composta da otto articoli che cambiano una norma relativa ai poteri del capo dello Stato e sei norme relative alla composizione e ai poteri dell’attuale Consiglio superiore quale organo di governo unitario della magistratura (gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). Nella vulgata corrente, avallata dalla maggioranza, questa riforma sarebbe destinata semplicemente a separare le attuali carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, separazione che verrà ad assumere una fisionomia precisa in una futura legge ordinaria. La riforma, dunque, rappresenterebbe soltanto il completamento della riforma varata nel 1989 dal ministro Vassalli perché diretta a trasformare, attraverso la parità tra accusa e difesa, il nostro processo penale da inquisitorio in accusatorio. Legge, dunque, destinata più che a modificare a integrare la lettera e lo spirito del nostro impianto costituzionale.
Ma solo di questo si tratta? La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri era già stata avviata da una legge ordinaria con la recente riforma Cartabia e bastavano poche norme, sempre ordinarie, per completarla. Perché mettere in gioco oggi norme fondamentali dell’attuale impianto costituzionale del potere giudiziario? Il richiamo al nome di Vassalli, eroe della Resistenza, ha finito per rappresentare un forte appello alla sinistra che, in effetti, su questa riforma si è divisa. Ma Vassalli avrebbe condiviso una riforma di questo tipo? È lecito dubitarne e su questo vorrei offrire una testimonianza diretta per la lunga consuetudine di lavoro che con Vassalli, dopo la sua riforma, ho avuto l’onore di svolgere presso la Corte costituzionale in tante cause che mettevano in gioco l’esercizio della giurisdizione penale. Vassalli era indubbiamente molto convinto della necessità di rafforzare l’imparzialità del giudice attraverso la parità tra accusa e difesa con il conseguente distacco del pubblico ministero dall’organo giudicante, ma era altrettanto convinto della necessità di garantire l’assoluta indipendenza del potere giurisdizionale, in tutte le sue componenti, attraverso la presenza di un organo di governo di rilievo costituzionale quale il Consiglio superiore così come definito dalla Costituzione. Ritengo che nella visione di Vassalli la separazione delle carriere, considerata necessaria, non comportasse anche una divisione dell’organo di governo del potere giudiziario che dalla divisione sarebbe risultato indebolito nella sua funzione di difesa dell’indipendenza.
Il fatto è che la causa di queste divergenti opinioni nasce in realtà tutta dall’ambiguità di questa riforma che si presta a letture diverse. Secondo una prima lettura minimalista, avallata dai proponenti, la riforma si limiterebbe semplicemente ad aprire la strada per una separazione delle carriere. Ma si tratta di una lettura difficile da condividere se si osserva che per questo scopo, come si è detto, sarebbe bastato una semplice legge ordinaria di completamento della riforma Cartabia.